Autocertificazione
Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2020, 09:20
Le autocertificazioni sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 2 e 46 del D.P.R. 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) e nessun costo. I dati oggetto di certificazione che possono anche essere autocertificati, cioè sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, sono:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe;
- coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti,qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente,qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Accettare l'autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi.
Si ricorda, comunque, che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai, avvocati che accettino di riceverle (art. 2 D.P.R. 445/2000) e che potranno poi verificarle d'ufficio e senza spese direttamente con l'Ente certificatore.
La modulistica è allegata.