Pagamento tassa sui rifiuti (TARI)

Tassa sui Riufiuti - Tarip

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2025, 09:55

A chi è rivolto

La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse.
 

Descrizione

Con l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti - TARI, quale componente della IUC riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prende il posto della precedente TARES (tassa sui rifiuti e sui servizi).

La Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale.
 
Con delibera di CC n. 2 del 09.03.2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI ai sensi art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
 
Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386 l’Arera (Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che svolge attività di regolazione e controllo anche del ciclo dei rifiuti, ha istituito a partire dal 1 gennaio 2024, due componenti perequative che ogni utenza, sia domestica che non domestica, deve versare in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari così definite:
 
- UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti , pari a €. 0,10 ad utenza per anno;
- UR2, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 ad utenza per anno.

Con deliberazione 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 l’Arera ha istituito un’ulteriore e apposita componente perequativa UR3,a destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti ,di cui all’articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, quantificata inizialmente in €.6,00 ad utenza per anno, il cui importo potrà essere aggiornata annualmente dall’Arera stessa.

I tre prelievi sopra descritti hanno la finalità di distribuire tali costi sull’intera collettività nazionale e non rientrano nel calcolo delle entrate per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in quanto vengono incassati per conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) alla quale devono essere integralmente versati
regolamento tari 2023
19-04-2025

Allegato 478.20 KB formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot